COME VIENE CALCOLATA LA PENA NEL PATTEGGIAMENTO

Il patteggiamento, altrimenti detto applicazione della pena su richiesta delle parti, è un procedimento speciale, alternativo al rito ordinario, che trova la sua disciplina negli artt. 444 e ss del codice di procedura penale e consistente in un accordo tra l’imputato e il Pubblico Ministero circa l’entità della pena da irrogare. La ratio legis del procedimento è snellire la durata del processo, del quale consente una conclusione anticipata in forza dell’accordo tra P.M. e imputato, il quale volontariamente si assoggetta alla sanzione penale, evitando la fase dibattimentale. Con la richiesta di patteggiamento, l’imputato, piuttosto che dichiarare la sua responsabilità per i reati contestati, rinuncia implicitamente a far valere le eventuali prove a discarico e le altre difese che sarebbero incompatibili con l’accettazione della sanzione patteggiata.

Il patteggiamento è esperibile per una serie di reati identificati mediante il riferimento alla sanzione in concreto applicabile: vi rientrano i delitti e le contravvenzioni punibili con una pena pecuniaria, oppure con una delle sanzioni sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981, o ancora con una pena detentiva non superiore a cinque anni. La pena pecuniaria può essere applicata congiuntamente alla pena detentiva, che, a sua volta, va determinata non soltanto computando le eventuali circostanze previste dalla legge penale, ma anche tenendo conto della diminuzione di pena prevista dalla legge processuale come incentivo all’imputato per la scelta del rito speciale. Il patteggiamento non trova invece applicazione per i reati previsti specificatamente al comma 1 bis dell'art. 444 c.p.p., quali criminalità organizzata, terrorismo, delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e violenza sessuale di gruppo, e per quelli relativi a soggetti recidivi ex art. 99 comma 4 c.p., o dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Ma veniamo adesso al calcolo della pena in questo procedimento speciale. Per calcolare la pena nel patteggiamento è necessario analizzare alcuni punti fondamentali. Innanzitutto occorre considerare le circostanze aggravanti ed attenuanti: in caso di concorrenza di più circostanze, si opera il primo aumento o diminuzione sulla pena base e, sul risultato così ottenuto, si effettuano i successivi calcoli. Questo calcolo, che viene effettuato sulla base delle circostanze, costituisce la base per la riduzione di pena fino a 1/3 prevista in caso di patteggiamento dall’art. 444 c. 1 c.p.p.: in particolare, la norma stabilisce che le parti “possono chiedere al giudice l’applicazione di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria”. Volendo spiegare il tutto con un esempio, se Sempronio è imputato del reato di stalking, ai sensi dell’art. 612 bis c.p. e ha risarcito il danno alla persona offesa Tizia, la pena finale, pari a mesi 3 di reclusione e subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziale, sarà formulata nel seguente modo: • pena base: mesi 6 di reclusione; • ridotta di 1/3 a mesi 4 di reclusione per l’attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 62 n. 6 c.p.; • ridotta di 1/3 a mesi 3 di reclusione per la diminuente del rito.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'

2020-06-12 19:31:07

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